Giro di vite del Vaticano sui presunti fenomeni soprannaturali. Il Dicastero per la Dottrina della Fede con un documento approvato dal Papa lo scorso 4 maggio (entrerà in vigore il 19 maggio, giorno di Pentecoste) ha messo nero su bianco le nuove norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, spiegando che solo il Papa può autorizzare, “in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura di un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi”.
Sono tanti gli episodi di presunti fenomeni soprannaturali, amplificati dall’avvento dei social. Per citarne alcuni: quello che risale al 1995 della Madonnina di Civitavecchia che lacrimava, evento a cui non è mai stato dato un riconoscimento ufficiale, per arrivare al caso più attuale delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano Romano: un caso su cui si è pronunciato il vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi, parlando di ”falsità, spergiuri, testimonianze non concordanti”. Nella sua introduzione, il card.Victor Manuel Fernandez, prefetto dell’ex Sant’Uffizio, spiega che le nuove norme ” non vogliono essere necessariamente un controllo né, ancor meno, un tentativo di spegnere lo Spirito. Nei casi più positivi di eventi di presunta origine soprannaturale, infatti, ‘si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale'”.
Le parole del cardinal Fernandez
“Allo stesso tempo – sottolinea il card. Fernandez – bisogna riconoscere che in alcuni casi di eventi di presunta origine soprannaturale si rilevano delle criticità molto serie a danno dei fedeli e in questi casi la Chiesa deve agire con tutta la sua sollecitudine pastorale. Mi riferisco, ad esempio, a un uso di simili fenomeni per trarre ‘lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale’, che può arrivare persino alla possibilità di compiere atti gravemente immorali o addirittura ‘come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi’. Non si deve ignorare neppure, in occasione di simili eventi, la possibilità di errori dottrinali, di indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, la diffusione di uno spirito settario. Da ultimo, esiste pure la possibilità che i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad un’iniziativa divina, ma che è soltanto frutto della fantasia, del desiderio di novità, della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno”. Fernandez dice che “nel suo discernimento in questo ambito, la Chiesa ha bisogno di procedure chiare. Le Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni che si applicavano fino ad oggi erano state approvate da San Paolo VI nel 1978, più di quarant’anni fa, in forma riservata e furono pubblicate ufficialmente solo 33 anni dopo, nel 2011”. Ora si stabilisce una procedura nuova rispetto al passato “ma anche più ricca, con sei possibili conclusioni prudenziali che possano orientare il lavoro pastorale intorno agli eventi di presunta origine soprannaturale. La proposta di queste sei determinazioni finali permette al Dicastero e ai Vescovi di gestire in modo adeguato le problematiche di casi molto diversi tra loro dei quali si ha conoscenza. Tra queste possibili conclusioni non si include di norma una dichiarazione circa la soprannaturalità del fenomeno oggetto di discernimento, cioè la possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio che l’ha voluto in modo diretto. Invece, la concessione di un Nihil obstat indica semplicemente, come già spiegava Papa Benedetto XVI, che riguardo a quel fenomeno i fedeli ‘sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione’. Non trattandosi di una dichiarazione sulla soprannaturalità dei fatti, diventa ancora più chiaro, come diceva pure PapaBenedetto XVI, che è solo un aiuto ‘del quale non è obbligatorio fare uso’. D’altra parte questo intervento lascia naturalmente aperta la possibilità che, prestando attenzione allo sviluppo della devozione, in futuro possa esserci bisogno di un intervento diverso”.
Il testo
Il prefetto dell’ex Sant’Uffizio, citando il caso della Madonna Corredentrice ad Amsterdam degli anni ’50 che ha richiesto circa settant’anni tormentosi per arrivare ad una conclusione, annota come “arrivare ad una dichiarazione di ”soprannaturalità”, per sua natura, non solo richiede un tempo adeguato di analisi, ma può dare adito alla possibilità di emettere oggi un giudizio di ‘soprannaturalità’ e anni dopo un giudizio di ‘non soprannaturalità’.
Oggi si è giunti alla convinzione che queste situazioni complicate, che producono confusione nei fedeli, debbano essere sempre evitate, assumendo un coinvolgimento più veloce ed esplicito di questo Dicastero ed evitando che il discernimento punti verso una dichiarazione di ”soprannaturalità”, con forti aspettative, ansie e persino pressioni al riguardo. Tale dichiarazione di ”soprannaturalità” viene, di norma, sostituita o da un Nihil obstat, che autorizza un lavoro pastorale positivo, o da un’altra determinazione adatta alla situazione concreta. Le procedure, previste dalle nuove Norme, con la proposta di sei possibili decisioni prudenziali, permettono di giungere in un tempo più ragionevole a una decisione che aiuti il Vescovo a gestire la situazione relativa a eventi di presunta origine soprannaturale, prima che essi acquistino dimensioni molto problematiche, senza un necessario discernimento ecclesiale.Tuttavia, rimane ferma la possibilità che il Santo Padre intervenga autorizzando, in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura al riguardo di un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi: si tratta, infatti, di un’eccezione, che di fatto è avvenuta negli ultimi secoli solo in pochissimi casi”. Resta “ferma la possibilità di una dichiarazione di ‘non soprannaturalità’, solo quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto veggente”.
Le nuove norme parlano anche dell’accompagnamento del Dicastero: “È importante capire che le nuove Norme mettono nero su bianco un punto fermo circa la competenza di questo Dicastero. Da una parte, resta fermo che il discernimento è compito del Vescovo diocesano.
Dall’altra, dovendo riconoscere che, oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre Diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi, le nuove Norme stabiliscono che il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre per dare un’approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo, prima che quest’ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale. Se prima interveniva, ma si chiedeva al Vescovo di non nominarlo neppure, oggi il Dicastero manifesta pubblicamente il suo coinvolgimento e accompagna il Vescovo nella determinazione finale. Nel rendere pubblico quanto deciso si dirà, dunque, ‘d’intesa con il Dicastero per la Dottrina della Fede’.
Comunque, come già contemplato dalle Norme del 1978 , anche le nuove Norme prevedono che, in alcuni casi, il Dicastero possa intervenire motu proprio”.
Le nuove norme
La stretta dell’ex Sant’Uffizio, stop al sensazionalismo, le sei possibili conclusioni “Il vescovo diocesano abbia particolare cura nel contenere, anche con i mezzi a propria disposizione, manifestazioni religiose confuse, o la divulgazione di eventuali materiali attinenti al presunto fenomeno soprannaturale (ad es.: lacrimazioni di immagini sacre, sudorazioni, sanguinamenti, mutazione di ostie consacrate, ecc.), al fine di non alimentare un clima sensazionalistico”. Lo stabiliscono le nuove norme del Dicastero per la Dottrina della Fede, che hanno ricevuto l’ok del Papa, sui presunti fenomeni soprannaturali e che sostituiscono integralmente le precedenti del 25 febbraio 1978. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali potrà arrivare a sei possibili: ‘Nihil obstat’: ” Anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo ”in mezzo” a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro”.
‘ Prae oculis habeatur’: “Sebbene si riconoscano importanti segni positivi,- si legge nelle nuove norme – si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale”. ‘Curatur’: “Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale”. (segue) ‘Sub mandato’: “Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, – sottolineano le nuove norme – la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole”.
‘Prohibetur et obstruatur’: “Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi.
Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio”.
‘ Declaratio de non supernaturalitate’: ” In questo caso – sottolineano le nuove norme dell’ex Sant’Uffizio – il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania”. Alla luce di quanto esposto, le nuove norme ribadiscono che “né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un Nihil obstat. Fermo restando che il Santo Padre può autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo”.
Dal nulla osta al giudizio negativo: sono sei i diversi voti per discernere i casi contenuti nel documento del Dicastero per la Dottrina della Fede approvato dal Papa sui presunti fenomeni soprannaturali. Di norma, né il vescovo né la Santa Sede si pronunceranno per definire la natura soprannaturale del fenomeno, limitandosi ad autorizzare e promuovere devozione e pellegrinaggi. Aggiornate le norme per il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali: è quanto stabilisce il nuovo documento del Dicastero per la Dottrina della Fede che entrerà in vigore domenica 19 maggio, festa di Pentecoste. Il testo è preceduto da una presentazione del cardinale prefetto Víctor Manuel Fernandez, a cui segue l’introduzione con l’individuazione di sei diverse possibili conclusioni.
Nel dettaglio, saranno possibili pronunciamenti più rapidi nel rispetto della devozione popolare e, di norma, non si impegnerà più l’autorità della Chiesa nel definire ufficialmente la soprannaturalità di un fenomeno che potrebbe richiedere molto tempo per essere approfonditamente studiato. L’altra novità è rappresentata dal coinvolgimento più esplicito del Dicastero per la Dottrina della Fede che dovrà approvare la decisione finale del vescovo e avrà la facoltà di intervenire motu proprio in qualunque momento. Prima l’intervento dell’ex Sant’Uffizio rimaneva dietro le quinte. A motivare ora questo coinvolgimento diretto del Dicastero, c’è anche la difficoltà nel circoscrivere a livello locale fenomeni che in qualche caso raggiungono dimensioni nazionali e persino mondiali, “per cui una decisione relativa ad una diocesi ha delle conseguenze anche altrove”. “All’origine del documento – sintetizzano i media vaticani – c’è la lunga esperienza dell’ultimo secolo, con casi in cui il vescovo locale (o i vescovi di una regione) hanno in tempi rapidissimi dichiarato la soprannaturalità, poi il Sant’Uffizio si è espresso diversamente. Oppure casi in cui un vescovo si è espresso in un modo, il suo successore in modo opposto (sullo stesso fenomeno). Ci sono poi i tempi lunghi, necessari per valutare tutti gli elementi per arrivare a una decisione sulla soprannaturalità o la non soprannaturalità dei fenomeni. Tempi che a volte contrastano con l’urgenza di dare risposte pastorali per il bene dei fedeli”.Il Dicastero ha iniziato nel 2019 a revisionare le norme e si è arrivati al testo attuale approvato dal Papa lo scorso 4 maggio.
Cosa cambia
Secondo le nuove norme, la Chiesa potrà discernere: “se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; e sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente”. Inoltre, “in via ordinaria, non si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell’autorità ecclesiastica circa l’origine divina di presunti fenomeni soprannaturali”. Di norma, pertanto “né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero dichiareranno che i fenomeni sono di origine soprannaturale, e solo il Santo Padre può autorizzare una procedura in tal senso”.
Vengono quindi indicate le procedure da mettere in atto: spetta al vescovo esaminare i casi e sottoporlo al Dicastero per l’approvazione. Al vescovo è chiesto di astenersi dal fare pubbliche dichiarazioni relative all’autenticità o soprannaturalità, e anche di vigilare affinché non vi sia confusione e non si alimenti il sensazionalismo. Nel caso gli elementi raccolti sembrino “sufficienti”, il vescovo costituirà una commissione d’indagine annoverando tra i suoi membri almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno. Tra i criteri positivi, “la credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati…l’ortodossia dottrinale del fenomeno e dell’eventuale messaggio ad esso connesso, il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dell’iniziativa delle persone coinvolte, i frutti di vita cristiana”.
Tra i criteri negativi, la “presenza di un errore manifesto circa il fatto, eventuali errori dottrinali, uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale, una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto, atti gravemente immorali, alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico”. Infine “è da considerarsi di particolare gravità morale l’uso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi”. Qualunque sia la determinazione finale approvata, il vescovo “ha il dovere di continuare a vigilare sul fenomeno e sulle persone coinvolte”.